Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione al registro dei praticanti avvocati – Durata.

La legge professionale forense prevede l’esistenza di un unico registro dei praticanti, al quale i praticanti stessi possono essere a loro domanda iscritti senza limitazioni temporali, mentre è soggetta a limitazione temporale la loro ammissione al patrocinio, che, finalizzato ad una particolare modalità di compimento della pratica, non può, tuttavia, eccedere la durata di sei anni, a decorrere, secondo la consolidata giurisprudenza, dal primo giorno dell’anno successivo a quello dell’iscrizione nel suddetto registro. Va pertanto escluso che l’iscrizione al registro dei praticanti sia funzionale alla sola acquisizione del certificato di compiuta pratica rilasciato ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione, atteso che nessuna norma prevede che il compimento del periodo biennale di pratica faccia venir meno il presupposto per l’iscrizione al registro. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 21 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. GRIMALDI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 27 Ottobre 2008 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera del 21 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

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