L’interruzione del periodo di tirocinio, emergente dalle date riportate nel libretto, per un lasso di tempo superiore all’anno determina la conseguenza prevista dall’art. 4, u.c., r.d. 37/34, e cioè che il periodo di pratica già compiuto risulta privo di effetti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 25 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 16 maggio 1997, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 16 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 25 Novembre 1996
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