In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica, peculiare della professione forense tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo, dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 9 marzo 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 21 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 09 Marzo 2007
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