Atteso che, coerentemente con la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37 e dell’art. 45 L.P., la cancellazione amministrativa non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il professionista deve essere previamente messo in condizione di conoscere le specifiche ragioni e finalità del procedimento che lo riguarda e gli deve essere assegnato un termine per approntare e pre-sentare le proprie difese, che deve poter svolgere anche oralmente, nel rispetto dei minimi principi nell’ambito dei procedimenti tipicamente disciplinari. Va pertanto annullato il provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati, restando tuttavia impregiudicato l’esercizio dei poteri connessi alla tenuta degli albi affidati dalla legge professionale al Consiglio dell’ordine locale, qualora il ricorrente, pur avendone fatto richiesta e-splicita, non abbia avuto notizia della seduta destinata all’esame della sua posizione senza che gli fosse asse-gnato un termine per l’esposizione di osservazioni e difese in ordine alla propria situazione soggettiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Paola, 12 aprile 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 263 del 31 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Paola, delibera del 12 Aprile 2008
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