Avvocato – Tenuta albi – Incompatibilità – Cancellazione – Mancata preventiva audizione dell’interessato – Annullamento.

Atteso che, ai sensi degli artt. 37 del r.d.l. n. 1578/33 e 45 del r.d. n. 37/34, come modificato dall’art. 2 della l. n. 254/40, la cancellazione dall’albo per motivi di incompatibilità non può essere adottata dal Consiglio territoriale senza la preventiva audizione dell’interessato, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni, va annullata la delibera adottata dal C.O.A. in mancanza del rispetto di tali prescrizioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Tempio Pausania, 19 marzo 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 12 ottobre 2009, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 12 Ottobre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 19 Marzo 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment