Avvocato – Tenuta albi – Esame di abilitazione – Esito negativo – Ricorso al T.a.r. – Sospensiva – Ammissione con riserva alla prova orale – Superamento – Iscrizione Albo Avvocati – Improcedibilità ricorso innanzi al Tar per sopravvenuta carenza di interesse – Mancanza requisito superamento prova scritta – Cancellazione

Qualora il T.A.R. innanzi al quale sia stato proposto ricorso avverso gli atti dichiarativi dell’esito negativo delle prove scritte sostenute nella sessione d’esami di abilitazione professionale accolga la domanda di sospensiva ed ammetta con riserva il ricorrente alla successiva prova orale, e questa venga poi di fatto superata con conseguente iscrizione all’Albo degli avvocati, la pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare la vicenda contenziosa deve ritenersi inidonea a conservare o ad accertare il requisito del (mancato) superamento delle prove scritte, atteso che la legge professionale, ai fini dell’iscrizione all’albo, richiede espressamente il duplice tassativo requisito del superamento sia della prova scritta sia di quella orale, conformemente all’esegesi del comma 2 bis dell’art. 4 della legge n. 168/05, il quale semplicemente consente che il sostenimento di entrambe le prove previste (ovvero la loro ripetizione) possano conseguire a provvedimenti autoritativi esterni, giurisdizionali ovvero amministrativi, senza tuttavia disarticolare il sistema di abilitazione alla professione forense strutturato sull’inscindibile superamento d’entrambe le prove. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 5 dicembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 9 giugno 2008, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 09 Giugno 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 05 Dicembre 2006
Giurisprudenza CNF

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