Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver “sentito” l’interessato nelle sue giustificazioni, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per presentare le deduzioni ed eventualmente proporre istanza per la presentazione di testimoni o l’audizione personale dell’interessato. (Nella specie è stata annullata la decisione adottata senza la preventiva audizione dell’interessato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 10 dicembre 2002)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 17 Settembre 2003 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 10 Dicembre 2002
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