Ai fini della iscrizione nell’elenco speciale dei legali di enti pubblici, la norma di cui all’art. 3, ult. co., lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato all’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. Siffatto inquadramento non ricorre, pertanto, quando tale destinazione sia liberamente revocabile dall’autorità che l’ha disposta, essendo invece necessario – ai fini della iscrizione – che la cessazione della destinazione sia consentita soltanto sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti, ossia di motivate e comprovate circostanze che rendono incompatibile la permanenza del dipendente nel predetto ufficio (ad esempio: ritardo e/o negligente adempimento dei doveri d’ufficio; esistenza di rapporti personali o familiari con la controparte non evidenziati al momento del conferimento di incarico; gravi responsabilità nella conduzione della difesa; violazioni del codice deontologico; sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la P.A.). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 23 gennaio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 17 Luglio 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 23 Maggio 2002
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