Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Requisiti.

In tema di verifica dei requisiti di iscrizione all’Elenco Speciale degli Avvocati Addetti ad Enti, di cui all’art. 3, co.4, lett. b), L.P., deve ritenersi che la sola circostanza di svolgere attività in senso ampio “legale” o “giuridica” non basti a far superare il principio di incompatibilità, specie qualora la medesima sia svolta al di fuori dell’ufficio specificamente istituito dall’ente per la trattazione delle proprie cause ed affari legali. Infatti, ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla richiamata normativa, per uffici legali si intendono solo quelli che, staccati e autonomi rispetto ad altri uffici di gestione dell’attività dell’ente, svolgono esclusivamente funzioni di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale relativamente a questioni e controversie dell’Ente pubblico cui l’ufficio appartiene, restando esclusa ogni altra attività, ancorché qualificabile come “legale”.
Il pubblico dipendente, al fine di poter invocare l’applicabilità della deroga al principio generale dell’incompatibilità, deve provare che presso l’ente da cui dipende sia stato istituito un ufficio legale con la specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione delle cause e affari legali dello stesso e che a tale ufficio egli sia adibito, occupandosi, in via esclusiva, delle cause ed affari dell’ente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 27 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 29 Maggio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 27 Giugno 2005
Giurisprudenza CNF

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