Il professionista, praticante avvocato, dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, e quindi la tutela dei diritti quesiti, intesi come aspettativa con riguardo alla futura iscrizione, come previsto dalla legge e precisato dalla suprema Corte di cassazione, con decisione n. 5301/1997, deve dimostrare:
– che egli sia adibito all’ufficio legale dell’ente per l’espletamento dell’attività legale e non di natura amministrativa;
– che egli abbia svolto la pratica nell’ambito del predetto ufficio e non presso studi legali esterni, al di fuori dell’impegno connesso al rapporto di lavoro subordinato.
(Nella specie è stato negato il diritto all’iscrizione al praticante avvocato che aveva superato prima della trasformazione dell’ente l’esame abilitante, ma che non si era iscritto all’albo, all’interno dell’ufficio non svolgeva attività legale, e non aveva svolto la pratica presso l’ente da cui dipendeva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 30 settembre 2002)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 24 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 30 Settembre 2002
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