Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale , deve dimostrare che: – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo con specifica trattazione degli affari legali dell’ente; – che a detto ufficio egli sia stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie al dipendente dell’azienda Aran, che ex art. 46 d.l.d. n. 165/2001 è stata considerata un soggetto pubblico i cui dipendenti potevano essere iscritti all’albo, è stato negato il diritto all’iscrizione in quanto l’ufficio legale non svolgeva esclusivamente funzioni legali ma anche attività di gestione relativa alla contrattazione integrativa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 21 Febbraio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Marzo 2004
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