Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione dipendente pubblico – Tassatività dei requisiti richiesti – Ente pubblico che fornisca servizio di consulenza legale ad altri enti – mancanza del requisito della esclusività – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.

Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente.
(Nella specie è stato cancellato dall’elenco speciale per mancanza del requisito dell’esclusività il professionista, dipendente di un ente che aveva disposto con un regolamento interno che il proprio ufficio legale avrebbe offerto il servizio di consulenza legale a quanti enti lo avessero richiesto sottoscrivendo con lo stesso una convenzione a titolo oneroso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 7 marzo 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 82

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 23 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 07 Marzo 2003
Giurisprudenza CNF

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