Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
-presso l’ente pubblico da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
– a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 4 aprile 2001)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 364 del 28 Novembre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 04 Aprile 2001
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