Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
– che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista che era stato già iscritto nell’elenco speciale e si era cancellato nel periodo in cui, messosi in aspettativa dal suo lavoro, aveva assunto un incarico manageriale, terminato il quale ritornava alle sue originarie funzioni). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 9 luglio 2002).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 24 Ottobre 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 09 Luglio 2002
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