Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
– che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista che svolgeva la funzione di segretario comunale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 13 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 25 marzo 2002, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 25 Marzo 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 13 Marzo 2001
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