Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Dipendente pubblico – Fattispecie – Responsabile ufficio legale s.p.a. partecipata ente pubblico territoriale

In materia di iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 3, comma 4, lett. b) della legge professionale, la costante giurisprudenza del CNF e della Suprema Corte ha sempre evidenziato la natura eccezionale della rimozione dell’incompatibilità per gli addetti agli uffici legali d’enti pubblici e la conseguente necessità d’interpretazione restrittiva della predetta norma, come tale insuscettibile di applicazione analogica, individuandone il senso e la ratio nel particolare status derivante dal rapporto d’impiego pubblico, che è tale da preservare presumibilmente l’avvocato-dipendente dal rischio di condizionamenti nell’esercizio della sua professione, consentito, in deroga alle norme ordinarie, e limitato al tempo stesso nell’ambito esclusivo del perseguimento degli interessi pubblicistici propri dell’ente d’appartenenza; e tanto in applicazione di un criterio essenzialmente soggettivo, che àncori la deroga alla regola dell’incompatibilità tra professione e rapporto d’impiego alla natura pubblica dell’ente e, soprattutto, al particolare status conseguentemente riconosciuto ai suoi dipendenti.
Va rigettato il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. abbia negato l’iscrizione nell’Elenco Speciale di cui all’art. 3, comma 4, lett. b) del R.d.l. n. 1578/33, qualora il richiedente risulti assunto, quale responsabile dell’Ufficio Legale, da una società per azioni partecipata da un Ente pubblico territoriale che si caratterizzi per una presenza privata assai significativa (pari al 40% del capitale sociale) e non consti alcuna attività di direzione e coordinamento da parte di enti pubblici, non essendo provato da visura camerale o altro documento (statuto, patti parasociali) un qualche rafforzamento dei poteri gestionali degli enti pubblici partecipanti al capitale tale da potersi ravvisare la sussistenza del “controllo analogo” che, ad esempio, giustifica l’affidamento diretto cosiddetto in house providing. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 19 gennaio 2007)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio, rel. DE GIORGI), sentenza del 9 giugno 2008, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 09 Giugno 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 19 Gennaio 2007
Giurisprudenza CNF

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