Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
2) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista, dipendente regionale non assegnato ad un ufficio legale staccato ed autonomo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 14 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 19 novembre 1999, n. 223
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 223 del 19 Novembre 1999 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 14 Dicembre 1998 (cancellazione amm.va)
0 Comment