Il dipendente pubblico abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale deve dimostrare che: – presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo con specifica trattazione degli affari dell’ente; – che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente comunale che aveva funzioni di capo dipartimento e vice segretario generale e al quale venivano assegnati funzioni di collaborazione presso l’ufficio legale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 8 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 29 Novembre 2004 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 08 Luglio 2003 (cancellazione amm.va)
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