L’iscrizione nell’elenco speciale è consentita ai professionisti che siano dipendenti di enti di natura pubblica, e per la verifica della natura pubblicistica di un ente costituito nella forma della società per azioni sono rilevanti quegli “indici di riconoscibilità” consistenti: a- nell’esercizio di determinate attività di natura pubblica; b- nella costituzione dell’ente ad iniziativa dello stato o di enti pubblici; c- nell’appartenenza del capitale dell’ente in tutto o in parte in mano pubblica; d- nel rigore dei controlli e della vigilanza da parte dello stato o degli enti statali. Ma è condizione determinante per il riconoscimento di tale pubblicistica natura l’assoggettamento dell’ente stesso alle norme di natura pubblicistica (e non a quelle privatistiche proprie delle società per azioni). Pertanto solo in questa ultima ipotesi è possibile l’applicabilità della deroga al regime delle incompatibilità, di cui all’art. 3 r.d.l. 1578/33, la cui ratio va individuata nell’esigenza di sottrarre il professionista a condizionamenti della sua indipendenza, assicurandone la necessaria autonomia di giudizio e di iniziativa che solo il lavoro pubblico assicura. (Nella specie è stato negato il diritto all’iscrizione al professionista dipendente di una società per azioni che pur essendo costituita ad iniziativa statale, ed essendo controllata dalla Corte dei Conti era assoggettata alle norme privatistiche proprie delle s.p.a. , e che peraltro era stato assegnato ad un ufficio che non possedeva quegli elementi distintivi, quali l’esistenza ed immodificabilità di una pianta organica, che caratterizzano gli uffici legali degli enti pubblici). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 dicembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 marzo 2005, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 03 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Dicembre 2003
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