L’art. 3 della legge prof. consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei dipendenti preposti all’ufficio legale di un ente pubblico in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati. Eccezionalmente l’art. 3 della legge 218/90, in tema di trasformazione di enti pubblici in società di diritto privato, dispone la tutela dei diritti quesiti di coloro che, prima della trasformazione dell’ente, fossero iscritti all’elenco speciale annesso all’albo forense, consentendo il mantenimento dell’iscrizione ed il consequenziale esercizio della professione forense a coloro che altrimenti, vista la natura privata dell’ente, non avrebbero più tale diritto. Il diritto al mantenimento dell’iscrizione deve, pertanto, escludersi nel caso in cui oltre alla trasformazione dell’ente in S.p.A. si verifichi anche l’ulteriore costituzione di un nuovo ente. (Nella specie l’ente INA era stato trasformato in S.p.A., ma poi si era costituita una ulteriore autonoma S.p.A. alle cui dipendenze i professionisti erano passati). (Rigetta i ricorsi avverso decisone C.d.O. di Roma, 26 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Mazzarolli), sentenza del 8 luglio 1997, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 08 Luglio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Ottobre 1995
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