L’art. 3 della legge prof. consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei dipendenti preposti all’ufficio legale di un ente pubblico in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati. Eccezionalmente l’art. 3 della legge 218/90, in tema di trasformazione di enti pubblici in società di diritto privato, dispone la tutela dei diritti quesiti di coloro che, prima della trasformazione dell’ente, fossero preposti agli uffici legali o fossero iscritti all’elenco speciale annesso all’albo forense. Il diritto all’iscrizione deve, pertanto, escludersi nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia svolto attività legale in epoca anteriore alla trasformazione dell’ente da pubblico a privato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O di Potenza, 28 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 28 novembre 1998, n. 180
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 28 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 28 Luglio 1997
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