Il professionista dipendente di ente pubblico, trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che prima della trasformazione:
1) presso l’ente da cui egli dipendeva era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
2) che a detto ufficio egli era stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. Solo in questa ipotesi, infatti, è consentita la tutela dei diritti quesiti. (Nella specie è stato cancellato il professionista dipendente che neppure precedentemente alla trasformazione poteva essere iscritto per mancanza dei requisiti richiesti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 22 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Cricrì), sentenza del 20 aprile 1999, n. 41
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 20 Aprile 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 22 Ottobre 1997
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