Il professionista dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che prima della trasformazione:
presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente;
che a detto ufficio egli sia stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso. Solo in questa ultima ipotesi è consentita la tutela dei diritti quesiti. (Nella specie è stato cancellato dall’albo il professionista che dall’ente pubblico trasformato in privato era stato trasferito alle dipendenze di altro ente, costituito ex novo, nel quale peraltro non era stato istituito un ufficio staccato ed autonomo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 23 Ottobre 2000 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Maggio 1999 (cancellazione amm.va)
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