Il professionista dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che, prima della trasformazione:
1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente;
2) che a detto ufficio egli sia stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso; solo in questa ipotesi è consentita la tutela dei diritti quesiti. (Nella specie è stato cancellato dall’albo il professionista dipendente delle Ferrovie dello Stato il cui patrocinio, prima della trasformazione delle stesse in S.p.A. era di competenza esclusiva dell’Avvocatura dello Stato, e nel quale, comunque, dopo la trasformazione in S.p.A. non era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Reggio Calabria, 4 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 1 agosto 1997, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 01 Agosto 1997 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 04 Maggio 1993 (cancellazione amm.va)
0 Comment