Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale , deve dimostrare che: a) presso l’ente da cui dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente; b) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso. (Nella specie è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista dipendente, addetto in via esclusiva all’ufficio legale dell’Ente autonomo case popolari). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 26 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Petrecca), sentenza del 2 giugno 1998, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 02 Giugno 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 26 Maggio 1997 (cancellazione amm.va)
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