Per il principio di autonomia e libertà di determinazione è vietato al professionista dipendente di ente privato l’iscrizione all’albo professionale. L’unica eccezione all’ipotesi di incompatibilità è, infatti, quella prevista dall’art. 3 r.d.l. n. 1578/1933 per i dipendenti degli enti pubblici assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale al professionista dipendente di una società privata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 285
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 28 Dicembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Marzo 1999
0 Comment