Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Dipendente ente privato – Iscrizione – Incompatibilità.

Per il principio di autonomia e libertà di determinazione è vietato al professionista dipendente di ente privato l’iscrizione all’albo professionale. L’unica eccezione all’ipotesi di incompatibilità è, infatti, quella prevista dall’art. 3 r.d.l. n. 1578/1933 per i dipendenti degli enti pubblici assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale al professionista dipendente di una società privata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 285

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 28 Dicembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Marzo 1999
Giurisprudenza CNF

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