Il professionista dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che prima della trasformazione:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato e autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente;
– che a detto ufficio egli sia stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso.
Solo in questa ipotesi è consentita la tutela dei diritti quesiti. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di iscrizione all’albo del professionista che neppure prima della trasformazione aveva svolto la pratica, e che comunque dopo la trasformazione non era stato assegnato in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 16 febbraio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. SGROMO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 22 Maggio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 16 Febbraio 2000
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