Avvocato – Tenuta albi – Elenco difensori d’ufficio – Cancellazione – Ricorso al CNF – Inammissibilità.

Ai sensi degli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 r.d.l. n. 1578/33, sono devoluti alla giurisdizione del C.N.F. solo i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli locali in materia di iscrizione, rifiuto di iscrizione e cancellazione dall’Albo, nonché in materia di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, trattandosi di ipotesi tassative che non consentono interpretazioni estensive. Va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F., il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’elenco dei difensori di ufficio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 luglio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BAFFA), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 17 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Luglio 2008
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment