La decisione con cui il C.d.O. locale, ai sensi dell’art. 81 d.P.R. 30.05.2002 n. 115, respinga la richiesta di iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, poiché al richiedente è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, va annullata nel caso in cui la sanzione sia stata impugnata dal professionista innanzi al C.N.F. e questo non si sia ancora pronunciato sul ricorso. Invero, atteso che l’art. 50 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 stabilisce che il ricorso al C.N.F. avverso sanzioni disciplinari “ha effetto sospensivo”, la sanzione inflitta al ricorrente, fino a quando non diverrà definitiva, non potrà essere valutata come condizione ostativa alla richiesta iscrizione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 2 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 15 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 02 Maggio 2005
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