Avvocato – Tenuta albi – Dovere di evitare incompatibilità – Dipendente di istituto di formazione professionale – Assimilabilità con professore di istituto secondario – Ammissibilità – Non sussiste.

Si trova in condizione di assoluta incompatibilità il professionista che presti la sua opera quale impiegato dipendente di ente per la formazione professionale. Infatti tale figura non è assimilabile a quella del professore di istituto secondario statale, per il quale l’art. 3 l.p. 1578/33 comma IV, con elencazione tassativa, pone una eccezione al principio di incompatibilità. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 6-22 dicembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. D’Arle), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 25 Febbraio 1997 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 22 Dicembre 1995
Giurisprudenza CNF

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