Il professionista che ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui) prevista dall’art. 3 r.d.l. 1578/33. Invece, non ricorre una ipotesi di incompatibilità quando il professionista pur ricoprendo la carica di presidente del c.d.a., sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 5 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 20 Settembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 05 Luglio 1999
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