La cancellazione dall’albo per incompatibilità, provvedimento di carattere amministrativo, non può essere deliberata dall’ordine se non dopo aver convocato il professionista interessato e aver sentite le sue argomentazioni, con il rispetto di un congruo termine tra la convocazione e l’audizione. Non necessita pertanto, essendo il provvedimento di carattere amministrativo, né la costituzione delle parti, né un’udienza di precisazione delle conclusioni, né una udienza di spedizione a sentenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 5 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 20 Settembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 05 Luglio 1999
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