È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, Io comma r.d. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 6 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Cricrì), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 242
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 23 Dicembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 06 Ottobre 1997
0 Comment