È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, Io comma r.d. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 febbraio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Zurlo), sentenza del 23 dicembre 1998, n. 236
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 23 Dicembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Febbraio 1998
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