È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, Io comma r.d. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 settembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Franco), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 203
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 11 Dicembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Settembre 1997
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