Avvocato – Tenuta albi – Domanda d’iscrizione – Astensione dei consiglieri ricusati – Mancanza numero legale minimo – Competenza sostitutiva – Applicabilità.

In tema d’iscrizione all’albo, per sopperire al vuoto legislativo, è possibile l’applicazione analogica del principio della competenza sostitutiva prevista per il procedimento disciplinare, ex artt. 59 r.d.l. 37/1934 e 2 d.l. 597/1947. Pertanto nell’ipotesi in cui, per ricusazione o astensione manchi il numero legale minimo dei consiglieri, la competenza a deliberare in tema di tenuta albi dovrà essere demandata al consiglio distrettuale. (Risolve il conflitto negativo di competenza, tra C.d.O. di Verona e Venezia).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Caddeo), sentenza del 3 maggio 1999, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 03 Maggio 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 03 Maggio 1998
abc, Giurisprudenza CNF

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