Il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione da parte del professionista, che dimostra, pertanto, di avere conoscenza del provvedimento, sana ogni eventuale irritualità commessa, poiché la convocazione ha comunque raggiunto il suo scopo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Aprile 2000
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