Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione – Rigetto – Ricorso sottoscritto dal professionista privo dello ius postuladi e di un avvocato non munito di mandato speciale – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 60, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale a nulla rilevando la presenza a margine del ricorso della firma di un avvocato abilitato ove non risulti l’esistenza di un mandato formale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente a margine o in calce al ricorso, ovvero rilasciata in forma notarile con atto allegato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Padova, 24 marzo 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 29 novembre 2001, n. 253

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 29 Novembre 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 24 Marzo 2000
Giurisprudenza CNF

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