È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Melfi, 10 dicembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 291
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 291 del 01 Ottobre 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Melfi, delibera del 10 Dicembre 2002
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