Il ricorso al C.N.F. avverso la delibera del C.d.O. di mancata iscrizione all’albo deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 208
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 11 Luglio 2001
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