È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1° comma r.d. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione del C.d.O. di Monza, 10 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MORGESE), sentenza del 18 dicembre 2001, n. 299
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 299 del 18 Dicembre 2001 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 10 Luglio 2000
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