Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione Registro praticanti Avvocati – Rigetto – Mancata tempestiva impugnazione – Istanza di riesame – Rigetto – Atto confermativo – Impugnazione – Inammissibilità.

Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.d.O., respingendo l’istanza di riesame della precedente decisione di rigetto della richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati non impugnata in termini, si limiti a constatare che la ricorrente, nel chiedere il riesame e la revoca della delibera di rigetto, non abbia dedotto nuovi elementi rispetto a quelli già considerati e che conseguentemente provveda a confermare la decisione di rigetto senza dar corso ad ulteriore esame e senza nuova motivazione, trattandosi di impugnazione di atto meramente confermativo di precedente deliberazione del Consiglio non tempestivamente impugnata. Peraltro, laddove i motivi di ricorso siano come nella specie esclusivamente diretti ad affermare l’esistenza di quei requisiti per l’iscrizione che il Consiglio dell’Ordine abbia già motivatamente disatteso, deve parimenti concludersi per l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di revoca, in quanto la stessa, non risultando sorretta da alcun nuovo elemento rispetto a quelli già considerati nel rigetto non impugnato, si risolverebbe in una inammissibile remissione in termini rispetto ad un atto già divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di decadenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Larino, 17 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 12 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera del 17 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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