Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati – Rigetto – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità

L’art. 60 del r.d. n. 37/34 consente la difesa personale innanzi al C.N.F. e, nel caso in cui essa venga affidata ad altro professionista, prevede che quest’ultimo sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Dalla difesa personale è tuttavia escluso il praticante pur abilitato al patrocinio, per essere il C.N.F. un Giudice Collegiale, laddove l’abilitazione provvisoria del praticante, una volta limitata alle Preture ed ai Giudici Conciliatori, è, con le ulteriori specificazioni rese necessarie dalla introduzione del Giudice Unico di primo grado, in ogni caso limitata alla composizione monocratica del giudice ai sensi dell’art. 7 comma 1, L. n. 479/99. Va pertanto ritenuto inammissibile per difetto di jus postulandi innanzi al C.N.F. il ricorso proposto a proprio ministero dal praticante avvocato avverso la delibera con cui il C.d.O. abbia respinto la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati. (Nella specie, peraltro, il ricorso era stato depositato intempestivamente oltre il termine di venti giorni ex art. 50, co. 2, n. 1578/33, nonché presentato direttamente al C.N.F., anziché depositato presso il C.d.O. che aveva pronunciato il provvedimento di rigetto, secondo il disposto dell’art. 59, R.D. n. 37/34). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Barcellona Pozzo di Gotto, 10 novembre 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALLORIO), sentenza del 15 settembre 2010, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera del 10 Novembre 2009
Giurisprudenza CNF

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