È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 63, 1o comma r.d. 37/1934), perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 5 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Panuccio), sentenza del 7 novembre 1998, n. 138
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 07 Novembre 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 05 Giugno 1997
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