È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, d.p.r. 37/34, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 2
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 25 Gennaio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 20 Aprile 2000
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