È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, comma 1, d.p.r. 37/34, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Non giova altresì a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato rilasciata successivamente al ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 16 Febbraio 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Novembre 1998
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