Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, I comma d.p.r. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Non giova altresì a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato rilasciata successivamente al ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 199

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 28 Ottobre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Ottobre 1998
Giurisprudenza CNF

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