È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, I comma d.p.r. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Non giova altresì a sanare il vizio la procura speciale a difensore abilitato rilasciata successivamente al ricorso). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palmi, 8 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 143
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 06 Ottobre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 08 Maggio 1998
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