È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1o comma d.p.r. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 15 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Guidi), sentenza del 21 luglio 1999, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 21 Luglio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 15 Settembre 1998
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