È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, 1o comma d.p.r. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 21 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Petiziol), sentenza del 18 maggio 1999, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 18 Maggio 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 21 Luglio 1997
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